DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI REDATTO SECONDO LE PROCEDURE STANDARDIZZATE

Con il Decreto Interministeriale del 30 novembre 2012 sono state recepite le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui all’art. 29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i., ai sensi dell’art.6, comma 8, lettera f), del medesimo decreto legislativo (TUS). Il documento, approvato dalla Commissione consultiva, individua il modello di riferimento per l’effettuazione della valutazione dei rischi da parte dei datori di lavoro, di cui all’art. 29, comma 5, del D.lgs. n.81/2008, al fine di definire le adeguate misure di prevenzione e di protezione ed elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.

Il DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI REDATTO SECONDO LE PROCEDURE STANDARDIZZATE di cui sopra,

si applica alle imprese che occupano fino a 10 lavoratori (art. 29 comma 5, D.Lgs. 81/08 s.m.i.), ma sono escluse da tale disposizione le aziende che per particolare condizione di rischio o dimensione sono chiamate ad effettuare la valutazione dei rischi, ai sensi dell’art.28, cioè, le aziende di cui all’articolo 31, comma 6, lettere:
  • aziende industriali a rischio rilevante di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni;
  • centrali termoelettriche;
  • impianti ed installazioni nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;
  • aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni.

può essere utilizzata anche dalle imprese fino a 50 lavoratori(art.29 comma 6 del D.Lgs. 81/08 s.m.i., con i limiti di cui al comma 7), ai sensi dell’art.28, per cui sono escluse le aziende che per particolare condizione di rischio o dimensione sono chiamate ad effettuare la valutazione dei rischi, cioè:

  • aziende di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a, b, c, d) (indicate al precedente punto “.A);
  • aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni, mutageni, connessi alla esposizione all’amianto (art.29 comma 7)

Queste aziende, in caso di non utilizzo di procedure standardizzate, devono procedere alla redazione del DVR (documento di valutazione dei rischi), ai sensi dell’art.28.

Il Documento Valutazione Rischi (DVR) rappresenta il punto di partenza per qualsiasi società che intende tutelare i propri lavoratori durante lo svolgimento dell'attività lavorativa. La valutazione dei rischi è un obbligo indelegabile da parte del Datore di Lavoro, come da art. 17 del D.Lgs. 81/08; pertanto tutti i legali rappresentanti è obbligo quello di redigere il documento.

Il datore di lavoro per elaborare il DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI deve coinvolgere i soggetti indicati dal D.Lgs. 81/08 (Titolo I, capo III) e in relazione all’attività e alla struttura dell’azienda e, in particolare:

  • RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), come previsto dall’art. 29, comma 1 e dagli artt. 31, 33 e 34 del D.Lgs. 81/08;
  • Medico competente (ove previsto): come previsto dall’art. 29, comma 1 e dagli artt. 25 e 41 del D.Lgs. 81/08;
  • RLS/RLST (Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST): come previsto dall’art. 29, comma 2 e dagli artt. 18, 28, 29 e 50 del D.Lgs. 81/08;
  • Lavoratori: come previsto dall’art 15 comma 1 lett. r) del D.Lgs. 81/08;
  • Eventuali esperti esterni (altre persone esterne all’azienda in possesso di specifiche conoscenze professionali come previsto dall’art 31 comma 3 D.Lgs. 81/08;
  • Dirigenti, preposti e lavoratori, delle cui eventuali segnalazioni il datore potrà tener conto , ove le ritenga pertinenti.

Il Datore di lavoro deve effettuare la valutazione dei rischi e la compilazione del DVR, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 81/2008:

  • in collaborazione con il RSPP (se diverso dal Datore di lavoro);
  • il Medico competente, ove previsto (art. 41 D.Lgs. 81/08),
  • Previa consultazione del RLS/RLST;

tenendo conto di:

  • tutte le informazioni in suo possesso
  • eventualmente di quelle derivanti da segnalazioni dei lavoratori.

Ai sensi dell’art. 29, comma 4 del D.Lgs. 81/2008, la valutazione dei rischi è un processo dinamico, deve essere rielaborata in occasione di modifiche/cambiamenti significativi, ai fini della salute e sicurezza:

  • nel processo produttivo;
  • nell’organizzazione del lavoro;
  • in relazione al grado di evoluzione della tecnica;
  • oppure a seguito di incidenti, infortuni e risultanze della sorveglianza sanitaria.

Il Datore di lavoro, secondo la procedura prevista dagli artt. 29 e 41 (collaborazione con il RSPP e il Medico competente, ove previsto e previa consultazione del RLS/RLST), effettuerà la valutazione dei rischi aziendali e la compilazione del DVR, tenendo conto di tutte le informazioni in suo possesso ed eventualmente di quelle derivanti da segnalazioni dei lavoratori, secondo i passaggi previsti:

  • descrizione dell’azienda, del ciclo lavorativo e delle mansioni;
  • identificazione dei pericoli presenti in azienda;
  • valutazione dei rischi associati ai pericoli identificati e individuazione delle misure di prevenzione e protezione attuate;
  • definizione del programma di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza.

Sono previsti 4 passi sequenziali:

1° PASSODescrizione dell’azienda, del ciclo lavorativo/attività e delle mansioni Descrizione generale dell’azienda
Descrizione delle lavorazioni aziendali e identificazione delle mansioni
2° PASSOIndividuazione dei pericoli presenti in aziendaIndividuazione dei pericoli presenti in azienda
3° PASSOValutazione dei rischi associati ai pericoli individuati e identificazione delle misure di prevenzione e protezione attuateEffettuazione della valutazione dei rischi per tutti i pericoli individuati: - in presenza di indicazioni legislative specifiche sulle modalità valutative, mediante criteri che prevedano anche prove, misurazioni e parametri di confronto tecnici; - in assenza di indicazioni legislative specifiche sulle modalità di valutazione, mediante criteri basati sull’esperienza e conoscenza dell’azienda e, ove disponibili, sui dati desumibili da registro infortuni, indici infortunistici, dinamiche infortunistiche, profili di rischio, liste di controllo, norme tecniche, istruzioni di uso e manutenzione, ecc.
Individuazione delle adeguate misure di prevenzione e protezione - Qualora si verifichi che non tutte le adeguate misure di prevenzione e protezione previste dalla legislazione sono state attuate, si dovrà provvedere con interventi immediati.
Indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate
4° PASSODefinizione del programma di miglioramento Individuazione delle misure per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza
Individuazione delle procedure per la attuazione delle misure

Naturalmente, vanno rispettati i principi generali che devono guidare la scelta delle misure di riduzione e controllo dei rischi e che sono dettagliati nell’art. 15 del D.Lgs. 81/08, qui riportati:

  • l’ eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione alla fonte in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
  • la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza (criterio di completezza della valutazione);
  • Il rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature;
  • la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
  • il controllo sanitario dei lavoratori (sorveglianza sanitaria);
  • la informazione, la formazione e l’addestramento adeguati per i lavoratori;
  • la partecipazione e consultazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
  • le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
  • l’uso di segnali di avvertimento e di sicurezza (segnaletica di salute e sicurezza);
  • la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti;
  • la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute sicurezza.

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